Violenza sessuale su minore. Capacità a deporre della minore e modalità di conduzione dell’incidente probatorio

L’attitudine a testimoniare – intesa come capacità del teste di recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle, esaminata alla luce del complesso delle condizioni emozionali che attengono alla sua sfera interiore, del contesto e delle dinamiche dell’ambito familiare e sociale che lo circonda, così come dei processi di rielaborazione delle esperienze vissute – non richiede necessariamente, per univoco orientamento giurisprudenziale, un’indagine tecnico scientifica ad opera di un esperto del settore ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità.

Tale approdo, seppur ribadito in termini astratti in materia di reati sessuali in cui la vittima sia un minore, deve tuttavia essere declinato alle specificità del caso concreto.

L’indagine psicologica concerne due aspetti fondamentali:
l’attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo ed emotivo, e la sua credibilità.

Il primo consiste nell’accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari.

Il secondo – da tenere distinto dall’attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice – è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto ed ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna”.
(Nel caso di specie, la minore era stata sentita in sede di incidente probatorio alla presenza della sola madre).


Cass. Pen., Sez. III, sent., 7 dicembre 2021, n. 45125

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