Nella scelta tra le diverse misure di protezione, previste dall’ordinamento, il criterio selettivo è rappresentato dalla valutazione dello strumento più idoneo in relazione agli atti da compiere e non quello, invece, del grado di invalidità.
Ne consegue che l’amministrazione di sostegno appare senz’altro strumento da preferirsi non solo sul piano pratico, ma anche su quello etico-sociale del maggior rispetto della dignità dell’individuo.
L’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Appartiene all’apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonchè tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.
(Tribunale di Pisa, sent. 13 settembre 2022 n. 1102)