La recente sentenza del 27 aprile della Corte Costituzionale ha rivoluzionato le regole sul cognome dei figli.
Fino ad oggi, la legge prevedeva che alla nascita al bambino venisse attribuito automaticamente il cognome del papà, anche se a seguito sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 2016, i genitori, di comune accordo, al momento della nascita, possono trasmettere ai figli, anche il cognome materno.
Tuttavia, nel momento successivo alla nascita, ossia quando il bambino ha già assunto solo il cognome paterno, la procedura per aggiungere il cognome materno (sempre con il consenso del padre), era quella di rivolgersi agli uffici dello Stato civile del comune di residenza per ottenere tutte le informazioni per l’avviamento della pratica e successivamente inviare la domanda con la documentazione alla Prefettura.
Per i giudici della Corte Costituzionale la normativa vigente sin oggi è in contrasto con gli articoli 2, 3 e 117 della Costituzione ed anche ai principi enunciati dalla Convenzione Europea per i diritti umani, poiché tutti e due i genitori devono condividere una scelta fondamentale sull’identità personale, come quella del cognome.
La Corte Costituzionale con la recentissima sentenza , ha dichiarato discriminatoria e lesiva della identità dei figli la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre al nascituro.
Dopo questa sentenza, la regola sarà che il figlio, in mancanza di un accordo, assumerà automaticamente il cognome di entrambi i genitori nell’ordine prescelto dagli stessi.
Tuttavia, se i genitori lo desiderano, alla nascita potranno attribuire soltanto il cognome di uno dei due.
Inoltre, posto che tutte le sentenze della Corte Costituzionale hanno valore retroattivo i figli che oggi portano solo il cognome del papà potranno assumente per legge il cognome della mamma. Il doppio cognome non potrà attribuirsi in automatico, bensì mediante una procedura che verrà resa nota a breve dalle disposizioni di attuazione alle nuove leggi.
La norma che imponeva automaticamente il solo cognome del padre dopo questa sentenza è illegittima e pertanto è come se non fosse mai esistita.