La separazione giudiziale

Alla separazione giudiziale si ricorre quando i coniugi non riescano ad addivenire alla separazione consensuale, ovvero quando non riescano a trovare un’intesa circa le condizioni di separazione.

Con la separazione giudiziale è con l’intervento del Giudice che vengono disposte le modalità con le quali i coniugi sono autorizzati a vivere separati ed è il Giudice che detta i provvedimenti patrimoniali e per la gestione della prole.

In merito agli aspetti procedurali, l’avvio della causa che porta alla separazione giudiziale può essere determinato dal ricorso di anche uno solo dei due coniugi, nel quale deve essere necessariamente indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi.

Alla prima udienza le parti sono tenute a comparire personalmente, con l’assistenza del difensore, davanti al Presidente del Tribunale.

La mancata comparizione comporta conseguenze differenti a seconda che essa riguardi il coniuge ricorrente o quello convenuto: nel primo caso la domanda non ha effetto (così come se egli vi rinunci), nel secondo caso può essere fissata una nuova udienza per la comparizione, con rinnovo della notificazione del ricorso e del decreto.

A tale ultimo proposito, deve ritenersi che il rinvio sia possibile solo in caso di notifica irregolare o se il coniuge convenuto dimostra un legittimo impedimento o un effettivo interesse al tentativo di conciliazione.

Il provvedimento emesso a conclusione del procedimento di separazione giudiziale ha la forma di sentenza.

E’ da sottolineare l’attuale potere del Giudice di dichiarare la separazione immediatamente, già a seguito della prima udienza, seppur con sentenza non definitiva, cosicché resteranno da definire in un secondo momento solo gli aspetti controversi.

Il fine principale della suddetta accelerazione procedurale è quello di permettere ai coniugi di chiedere il divorzio anche prima dell’emissione della sentenza definitiva.

Occorre precisare che la separazione giudiziale può essere trasformata in separazione consensuale anche una volta avviato il giudizio

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