Amministratore di sostegno: procedura e obblighi

La legge con cui è stata introdotta la figura dell’amministrazione di sostegno è la n. 6 del 9 gennaio 2004; l’istituto trova disciplina agli articoli 404 e seguenti del codice civile. L’obiettivo del legislatore è stato quello di semplificare le modalità di tutela delle persone non pienamente capaci, limitandone nella misura meno ampia possibile la capacità di agire.

La diffusione della figura è stata tale da lasciare poco spazio a quella del curatore dell’inabilitato, oggi quasi scomparsa. Il successo di questa disciplina è da ricercarsi nell’elasticità delle norme che, lasciando ampio margine alla discrezionalità del giudice, sono in grado di adattarsi al meglio al caso specifico ed alla specifica infermità del soggetto beneficiario.

L’amministratore di sostegno è la figura che assiste e rappresenta una persona che si trovi nell’impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri interessi, per effetto di una menomazione fisica o psichica o di un infermità; non è richiesto che dette circostanze abbiano il carattere della permanenza, ma è la norma stessa che parla di temporanerità.

Il beneficiario conserva la piena capacità di agire in riferimento agli atti per i quali non sia prevista l’assistenza o la rappresentanza necessaria dell’amministratore di sostegno.

L’AdS viene nominato dal Giudice Tutelare con decreto motivato, e deve essere comunicato all’ufficiale dello stato civile competente per procedere all’annotazione a margine dell’atto di nascita del beneficiario.

A far corso dalla nomina e dal contestuale giuramento, l’amministratore di sostegno avrà il compito di assistere, prestare assistenza ed eventualmente rappresentare il beneficiario per tutti quegli atti previsti nel decreto di nomina.

Chi può chiedere la nomina dell’Amministrazione di Sostegno?

Possono chiedere la nomina dell’Amministratore di sostegno:

  • Il coniuge o la persona stabilmente convivente;
  • parenti entro il quarto grado;
  • Gli affini entro il secondo grado;
  • Il tutore o il curatore del beneficiario;
  • Il pubblico ministero.

L’articolo 406 del codice civile prevede che possa essere lo stesso beneficiario a ricorrere al giudice tutelare competente al fine di nominare il proprio amministratore di sostegno. Ai sensi dell’articolo 408 del codice civile, lo stesso beneficiario, in previsione della propria eventuale e futura incapacità, ha anche facoltà di designare con atto pubblico o scrittura privata autenticata il proprio amministratore di sostegno per il futuro.

Ai sensi dell’articolo 408 del codice civile, nella scelta dell’amministratore di sostegno si deve avere riguardo agli esclusivi interessi del beneficiario. Sarà dunque scelto preferibilmente il coniuge o la persona stabilmente convivente col beneficiario. In subordine l’articolo elenca un novero di prossimi congiunti, i parenti entro il quarto grado ed infine il soggetto designato dal genitore con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

I poteri dell’amministratore di sostegno

Considerata l’ampia discrezionalità concessa al giudice, i poteri dell’amministratore di sostegno variano in ragione di quanto specificato nel decreto di nomina. Nei casi in cui l’infermità sia più grave, ad esempio, il giudice potrà prevedere l’incapacità a porre in essere più atti. Viceversa ove l’infermità sia lieve il giudice potrà far permanere in capo al beneficiario la capacità di agire rispetto a più tipologie di atti.

Il decreto di nomina individua tre categorie di atti:

  • quelli che il beneficiario potrà continuare a perfezionare autonomamente; saranno tutti quelli non individuati espressamente nel decreto di nomina;
  • quelli che richiederanno la rappresentanza esclusiva dell’amministratore di sostegno;
  • quelli che richiederanno l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Il giudice ha ampio potere discrezionale nel calibrare il decreto di nomina, sulla base delle esigenze e dell’effettivo stato del beneficiario. Gli atti previsti nel decreto di nomina che vengano compiuti dal beneficiario senza l’autorizzazione del giudice tutelare e l’assistenza o la rappresentanza dell’amministratore di sostegno saranno annullabili.

Ai sensi dell’articolo 410 del codice civile, nell’adempimento dei propri doveri l’amministratore dovrà:

  • Avere riguardo dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
  • Informare lo stesso beneficiario circa gli atti da compiere;
  • Informare il giudice tutelare laddove il beneficiario non sia d’accordo in riferimento agli atti da compiere;
  • Dare seguito all’incarico per una durata di dieci anni, fatto salvo il caso in cui l’amministratore sia il coniuge o la persona stabilmente convivente, l’ascendente o il discendente del beneficiario.

Quali atti puo compiere l’amministratore di sostegno?

I poteri dell’amministratore di sostegno si distinguono a seconda del tipo di atti da compiere, che sono generalmente suddivisi in atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione:

  • Per gli atti di ordinaria amministrazione, fatta salva diversa disposizione del giudice tutelare nel decreto di nomina, l’amministratore potrà agire in nome e per conto del beneficiario anche in difetto di un’autorizzazione specifica del giudice tutelare. Gli atti di ordinaria amministrazione sono quegli atti meno rilevanti dal punto di vista patrimoniale,
  • Per quanto attiene agli atti di straordinaria amministrazione, e cioè quelli più importanti che possono incidere consistentemente sul patrimonio del beneficiario (ad esempio l’acquisto o la vendita di un immobile), è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. Il giudice tutelare, a seconda di ciò che è previsto nel decreto di nomina, potrà, alternativamente, autorizzare l’amministratore di sostegno a porre in essere l’atto in nome e per conto del beneficiario oppure autorizzare il beneficiario a porre in essere l’atto di straordinaria amministrazione con la necessaria assistenza dell’amministratore di sostegno.

Atti compiuti senza autorizzazione: l’annullamento

È possibile che l’amministratore o il beneficiario, o un rappresentante degli stessi ponga in essere gli atti per i quali il decreto di nomina preveda la necessaria preventiva autorizzazione del giudice tutelare. A dare disciplina a questa circostanza soccorre l’articolo 412 del codice civile, che stabilisce che gli “atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa”.

L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni dal momento della cessazione dell’ufficio.

La funzione del giudice tutelare

Il giudice tutelare, nell’ambito di una amministrazione di sostegno, ha il compito di vigilare sul corretto svolgimento dell’incarico. L’autorizzazione del giudice tutelare si rende necessaria, come abbiamo detto, per il compimento di atti di straordinaria amministrazione. L’amministratore di sostegno ha comunque un rapporto di carattere interlocutorio con il giudice tutelare, che dura per tutto il corso dell’incarico.

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