
L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione volta a tutelare il soggetto che si trova nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, che tuttavia non si trova in condizioni tanto gravi da subire l’interdizione o l’inabilitazione. L’amministrazione di sostegno consiste pertanto in una limitata riduzione della capacità di compiere atti giuridicamente rilevanti e offre, tramite l’amministratore di sostegno, un’assistenza che incide il meno possibile sulla capacità di agire del soggetto debole.
Come togliere l’amministratore di sostegno, ossia come revocare l’incarico e magari sostituirlo con un altro soggetto o, al contrario, “riabilitare” completamente il beneficiario?
Modifica e sostituzione dell’amministratore di sostegno
L’amministratore di sostegno non è irrevocabile. Lo stesso Giudice che lo ha scelto e nominato può sempre modificare la propria scelta. Ciò avviene, il più delle volte, su istanza dei familiari qualora ravvisino l’adozione di scelte o comportamenti non utili per il beneficiario.
A disporlo è l’articolo 407 del Codice civile a norma del quale «Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno».
Il giudice può sostituire l’amministratore di sostegno nel caso di:
- negligenza;
- abuso dei poteri;
- incapacità nell’adempimento dei compiti affidatigli;
- immeritevolezza dell’incarico anche per atti estranei alla tutela (si pensi a un soggetto che venga trovato a spacciare droga o ad ubriacarsi costantemente);
- sopravvenuta insolvenza.
Alla cessazione dell’incarico, l’amministratore di sostegno deve subito consegnare i beni che ha amministrato e presentare, entro 2 mesi, il rendiconto finale al giudice tutelare che lo esamina e, se non ci sono osservazioni, anche da parte del beneficiario, lo approva; in caso contrario, nega l’approvazione.
Cessazione dell’incarico dell’amministratore di sostegno
L’incarico di amministratore di sostegno può essere revocato, su ricorso al Giudice, quando non sussistono più i presupposti per l’incarico. Ciò succede, ad esempio, nel caso in cui:
- cessi l’infermità del beneficiario;
- si aggravi l’infermità del beneficiario con conseguente necessità di interdizione o inabilitazione.
Per disporre la cessazione dell’amministratore di sostegno è necessario che venga promosso un ricorso:
- dal beneficiario stesso dell’amministrazione;
- dall’amministratore di sostegno;
- dal pubblico ministero;
- dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente;
- dai parenti entro il quarto grado o dagli affini entro il secondo grado;
- dal tutore o dal curatore;
- dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona.
La procedura prevede la presentazione di un’istanza motivata al Giudice tutelare, il quale, anche d’ufficio, dichiara la cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario.
Se ritiene che si debba promuovere un giudizio di interdizione o inabilitazione, ne informa il pm, affinché vi provveda. In questo caso, l’amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio oppure con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.
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